Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-28;120#art-2

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Art. 2 Che stabilisce le modalita' da seguirsi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e da quello di Sicilia per ottenere il beneficio della riduzione a meta' della tassa graduale di bollo sulle cambiali estere direttamente acquistate fuori del Regno e pagabili all'estero in oro o in valuta d'argento a pieno titolo dell'Unione monetaria latina, da comprendere nella rispettiva riserva utile per la circolazione dei biglietti. — Testo vigente | Portale Normativo