Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-03-04;87#art-1

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Art. 1 Che autorizza il comune di Udine a riscuotere in luogo ed a compensazione della tassa di minuta vendita, un dazio addizionale superiore al 50 per cento del governativo sulle bevande vinose, sul mosto, sull'uva e sulle bevande alcooliche. — Testo vigente | Portale Normativo