Art. 1

In vigore dal 3 mar 1897
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione firmata a Madrid, l'11 gennaio 1897, dal Governo d'Italia e dal Governo di Spagna per l'assistenza degli indigenti d'uno dei due Stati sul territorio dell'altro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 gennaio 1897. UMBERTO. Rudinì. Visconti Venosta. Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-01-24;44#art-1

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Art. 1 Che da' piena ed intera esecuzione alla dichiarazione fra l'Italia e la Spagna per l'assistenza degli indigenti di uno dei due Stati sul territorio dell'altro. — Testo vigente | Portale Normativo