Art. 1
In vigore dal 17 feb 1897
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Vista la deliberazione 21 giugno 1896, con la quale il consiglio comunale di S. Stefano di Briga chiede che quel comune venga dichiarato chiuso agli effetti della riscossione dei dazi di consumo;
Vista la successiva deliberazione 25 settembre stesso anno, mediante la quale il consiglio medesimo accetta di corrispondere allo Stato l'annuo canone di lire 1,100 invece di quello ora corrisposto di lire 852.62 e ciò in dipendenza del chiesto cambiamento di qualifica del comune;
Veduti gli art. 5 della legge 3 luglio 1864, n. 1827, e 11 della legge 8 agosto 1895, n. 481;
Sentito il parere del Nostro ministro, commissario civile per la Sicilia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il comune di S. Stefano di Briga, in provincia di Messina, è dichiarato chiuso agli effetti della riscossione dei dazi di consumo, a partire dal 1° febbraio 1897.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1897-01-21;20#art-1