Art. 2

In vigore dal 13 feb 1897
All'espropriazione dei beni immobili o diritti immobiliari a tale scopo occorrenti, e che verranno designati dal predetto Nostro ministro, sarà provveduto a senso delle citate leggi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 gennaio 1897. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1897. Reg. 209. Atti del Governo a f. 54. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Costa. Pelloux.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-01-07;9#art-2

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