Art. 4

Abrogato
In vigore dal 15 apr 1904
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 14 GENNAIO 1904, N. LXXV

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-01-04;21#art-4

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Art. 4 Relativo all'aumento sessennale degli stipendi per gli insegnanti effettivi di ginnastica nelle RR. Scuole secondarie classiche, tecniche e normali. — Testo vigente | Portale Normativo