Art. 1 Che autorizza il comune di Savona a riscuotere, all'introduzione nella linea daziaria, sull'alcool, sull'acquavite e sui liquori, in luogo ed a compensazione della tassa comunale per la loro vendita al minuto entro la linea stessa, un dazio addizionale eccedente il 50 per cento di quello governativo. — Testo vigente | Portale Normativo