Art. 1 Col quale il comune di Potenza, e' autorizzato, a riscuotere sull'alcool ed acquavite in fusti fino al 59° dell'alcoolometro di Gay-Lussac, sull'alcool ed acquavite in fusti a piu' di 59° del detto alcoolometro, sui liquori in fusti, e sull'alcool, acquavite e liquori in bottiglie, che si introducono nella sua linea daziaria, un dazio addizionale eccedente il 50 per cento del governativo. — Testo vigente | Portale Normativo