Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-12-13;428#art-1

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Art. 1 Col quale il comune di Potenza, e' autorizzato, a riscuotere sull'alcool ed acquavite in fusti fino al 59° dell'alcoolometro di Gay-Lussac, sull'alcool ed acquavite in fusti a piu' di 59° del detto alcoolometro, sui liquori in fusti, e sull'alcool, acquavite e liquori in bottiglie, che si introducono nella sua linea daziaria, un dazio addizionale eccedente il 50 per cento del governativo. — Testo vigente | Portale Normativo