Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-12-03;416#art-1

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Art. 1 Che da' facolta' al comune di Vione di applicare, durante il biennio 1896-1897, la tassa di famiglia col limite massimo di lire venticinque (L. 25) e con quello minimo di una lira (L. 1). — Testo vigente | Portale Normativo