Art. 1
In vigore dal 30 ott 1896
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista l'istanza dei frazionisti di San Francesco, Canale di Vito, Pert, Anduius e Casiacco per ottonere il trasferimento della sede comunale di Vito di Asio nella frazione di Anduius;
Vista la deliberazione 1° marzo 1895 del Consiglio comunale di Vito d'Asio;
Vista la deliberazione 27 aprile 1896 del Consiglio provinciale di Udine;
Vista la legge comunale e provinciale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il Comune di Vito d'Asio è autorizzato a stabilire la sede comunale nella frazione di Anduius.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 21 settembre 1896.
UMBERTO.
Rudinì.
Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-09-21;447#art-1