Art. 1

In vigore dal 30 ott 1896
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista l'istanza dei frazionisti di San Francesco, Canale di Vito, Pert, Anduius e Casiacco per ottonere il trasferimento della sede comunale di Vito di Asio nella frazione di Anduius; Vista la deliberazione 1° marzo 1895 del Consiglio comunale di Vito d'Asio; Vista la deliberazione 27 aprile 1896 del Consiglio provinciale di Udine; Vista la legge comunale e provinciale; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Il Comune di Vito d'Asio è autorizzato a stabilire la sede comunale nella frazione di Anduius. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 21 settembre 1896. UMBERTO. Rudinì. Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-09-21;447#art-1

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Art. 1 Che autorizza il Comune di Vito d'Asio (Udine) a stabilire la sede comunale nella frazione di Anduius. — Testo vigente | Portale Normativo