Art. 1
In vigore dal 20 ott 1896
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visti i ricorsi dei frazionisti di Aschi e del Consiglio comunale di Ortona dei Marsi contro il Nostro decreto 13 febbraio 1896, col quale la frazione di Aschi veniva distaccata dal Comune di Ortona dei Marsi ed aggregata al Comune di Gioia dei Marsi;
Vista la deliberazione 17 giugno 1896 del Consiglio comunale di Gioia dei Marsi;
Vista la deliberazione 11 aprile 1896 del Consiglio provinciale di Aquila;
Visti gli altri atti comunicati;
Vista la legge comunale e provinciale;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Accolti i ricorsi dei frazionisti di Aschi e del Comune di Ortona dei Marsi, il Nostro decreto del 13 febbraio 1896 sopra mentovato è revocato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 16 settembre 1896.
UMBERTO.
Rudinì.
Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1896-09-16;430#art-1