Art. 1

In vigore dal 27 ott 1896
Con cui il pio istituto «Colonie alpine pei fanciulli poveri in Torino» viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico in data 21 agosto 1896 composto di 53 articoli. - Firmato UMBERTO -Contrassegnato Rudinì - Visto G. Costa. Registrato alla Corte dei Conti addì 5 ottobre 1896. Reg. 207. Atti del Governo a f. 181.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-09-16;367#art-1

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