Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-07-30;378#art-1

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Art. 1 Che autorizza gli Istituti di Credito fondiario della Cassa di risparmio di Milano e Bologna, dell'Opera pia di S. Paolo in Torino e del Monte dei Paschi di Siena ad operare in tutto il Regno. — Testo vigente | Portale Normativo