Art. 1

In vigore dal 21 ago 1896
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la deliberazione 13 ottobre 1895 con cui il Consiglio Comunale di Fontanafredda, in provincia di Udine, chiede che la sede Comunale sia stabilita nella frazione di Vigonovo; Vista la deliberazione 27 aprile 1896 del Consiglio Provinciale di Udine; Vista la Legge Comunale e Provinciale; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Il Comune di Fontanafredda è autorizzato a stabilire la sede Comunale nella frazione di Vigonovo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 luglio 1896. UMBERTO. Rudinì. Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1896-07-23;348#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizza il Comune di Fontanafredda (Udine) a stabilire la sede comunale nella frazione di Vigonovo. — Testo vigente | Portale Normativo