Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-07-05;249#art-1

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Art. 1 Che da' facolta' al comune di Castiglione Fibocchi di mantenere durante il triennio 1896-98, nell'applicazione della tassa di famiglia, il limite massimo di lire ottanta (L. 80). — Testo vigente | Portale Normativo