Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-06-07;184#art-1

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Art. 1 Che abolisce l'azione penale e condona le pene per le contravvenzioni al disposto degli articoli 4 e 5 della legge 30 giugno 1889 n. 6168 (serie 3ª) sulla requisizione dei quadrupedi, e per quelle alle leggi ed ai regolamenti forestali. — Testo vigente | Portale Normativo