Art. 3

In vigore dal 28 mag 1896
Fino alla ricostituzione delle nuove Amministrazioni comunali di Levone e Forno di Rivara, cui si provvederà mediante elezioni generali in base alle liste elettorali del 1896, debitamente approvate, previo lo stralcio degli elettori che dal Comune di Forno di Rivara dovranno passare al Comune di Levone, gli attuali Consigli comunali continueranno ad esercitare le loro attribuzioni astenendosi però dal prendere deliberazioni, le quali possano vincolare l'azione delle future rappresentanze. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 aprile 1896. UMBERTO. RUDINÌ. Visto, Il Guardasigilli: G. COSTA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-04-26;121#art-3

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