Art. 1

In vigore dal 9 giu 1896
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il ricorso 28 gennaio 1896 del Comune di Campo Tartano, in provincia di Sondrio, contro il decreto 3 ottobre 1895 del Prefetto di Sondrio ed il decreto 20 dicembre 1895 del Ministero dell'Interno, coi quali furono respinte le istanze del detto Comune per il trasferimento della sede municipale dalla frazione di Campo a quella di Tartano; Visti gli atti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la legge comunale e provinciale; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il decreto 3 ottobre 1895 del prefetto di Sondrio, ed il decreto 20 dicembre 1895 del Ministero dell'Interno sopra mentovati, sono annullati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-04-23;133#art-1

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