Art. 1

In vigore dal 27 feb 1896
Col quale la frazione Pesariis del comune di Prato Carnico è stata autorizzata a tenere distinte da quelle del rimanente comune, le proprie rendite e passività patrimoniali non che le spese indicate nell'ultimo paragrafo dell'art. 15 della legge comunale e provinciale. - Firmato UMBERTO - Contrassegnato Crispi - Visto Calenda. Registrato alla Corte dei conti addì 3 febbraio 1896. Reg. 204. Atti del Governo a f. 99.
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