Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1896-01-05;8#art-1

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Art. 1 Con cui il comune di Sciacca e' autorizzato a riscuotere sulle bevande vinose e spiritose in luogo della tassa per la loro vendita al minuto dentro la linea daziaria, un dazio addizionale che oltrepassa il 50 per cento del dazio governativo dovuto tanto per le dette bevande quanto per l'uva ed il mosto. | Portale Normativo