Art. 1
In vigore dal 30 gen 1896
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduta l'istanza 18 novembre 1894 della maggioranza degli elettori amministrativi di Cattolica, frazione del Comune di S. Giovanni Marignano, provincia di Forlì, per la costituzione della frazione medesima in Comune distinto;
Veduta la deliberazione 6 gennaio 1895 del Consiglio comunale di S.
Giovanni Marignano;
Veduta la deliberazione 6 maggio 1895 del Consiglio provinciale di Forlì, che esprime voto favorevole alla istanza predetta;
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La frazione Cattolica, del Comune di S. Giovanni Marignano, è costituita in Comune distinto con lo stesso nome di Cattolica, a decorrere dal 1° gennaio 1896.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-12-05;728#art-1