Art. 1

In vigore dal 20 dic 1985
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduta l'istanza della maggioranza degli elettori amministrativi residenti nella frazione Castelchiodato del Comune di Palombara Sabina, in provincia di Roma, con la quale domandano l'aggregazione della frazione stessa al Comune contermine di Mentana; Vedute le deliberazioni 9 aprile 1893, 9 agosto 1894, 5 giugno e 20 ottobre 1895 del Consiglio comunale di Mentana; 29 maggio 1893, 24 maggio e 10 settembre 1895 del Consiglio comunale di Palombara Sabina; Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Roma del 2 aprile 1894; Veduta la legge comunale e provinciale; Abbiamo decretato e decretiamo: . La frazione Castelchiodato è distaccata dal Comune di Palombara Sabina ed è aggregata al Comune di Mentana, a decorrere dal 1° gennaio 1896.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-11-12;670#art-1

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