Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-19;592#art-1

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Art. 1 che estende le disposizioni contenute nel R. decreto 24 agosto 1895 n. 568 sul matrimonio degli ufficiali a quelli aventi grado corrispondente a guardiamarina dei Corpi del Genio navale (ingegneri e macchinisti), Corpo di Commissariato militare marittimo, e Corpo Reali Equipaggi | Portale Normativo