Art. 1 che estende le disposizioni contenute nel R. decreto 24 agosto 1895 n. 568 sul matrimonio degli ufficiali a quelli aventi grado corrispondente a guardiamarina dei Corpi del Genio navale (ingegneri e macchinisti), Corpo di Commissariato militare marittimo, e Corpo Reali Equipaggi | Portale Normativo