RegolamentoCapo IV

Art. 23

Abrogato

Responsabilità dell'appaltatore in caso di disgrazie.

In vigore dal 16 dic 2010
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-08-08;588#art-r-23

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Art. 23 Che approva il Regolamento per l'esecuzione dei lavori del Genio militare. — Responsabilità dell'appaltatore in caso di disgrazie. | Portale Normativo