Art. 4
In vigore dal 28 apr 1895
Con altro decreto saranno date le norme per regolare i rapporti patrimoniali fra il nuovo Comune e quelli dai quali furono staccate le frazioni che lo costituiscono.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 1895.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Storico versioni
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