Testo unicoCapo IIISez. 1

Art. 88

Legge 27 giugno 1850, art. 7; legge 20 giugno 1851, art. 7; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 18).

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-88

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Art. 88 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 27 giugno 1850, art. 7; legge 20 giugno 1851, art. 7; leggi 25 gennaio 1885, numeri 2888-89, art. 1 (testo unico, art. 18). | Portale Normativo