Testo unicoCapo II

Art. 79

Legge 14 aprile 1864, ari 14; legge 15 giugno 1893, art. 31; regio decreto 10 agosto 1893, n. 492, art. 1.

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-79

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Art. 79 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 14 aprile 1864, ari 14; legge 15 giugno 1893, art. 31; regio decreto 10 agosto 1893, n. 492, art. 1. | Portale Normativo