Testo unicoCapo II

Art. 58

Legge 25 maggio 1852, art. 23 (testo unico, art. 37).

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-58

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Art. 58 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 25 maggio 1852, art. 23 (testo unico, art. 37). | Portale Normativo