Testo unicoTitolo VIICapo I

Art. 195

Legge 29 giugno 1882, n. 831, art. 98 (testo unico sull'ordinamento dell'esercito approvato con regio decreto 14 luglio 1887, articolo 106, e testo unico pensioni, art. 81).

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-195

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Art. 195 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 29 giugno 1882, n. 831, art. 98 (testo unico sull'ordinamento dell'esercito approvato con regio decreto 14 luglio 1887, articolo 106, e testo unico pensioni, art. 81). | Portale Normativo