Testo unicoCapo II

Art. 145

Legge 1° giugno 1882, n. 787, art. 1; legge 20 giugno 1851, articoli 1 a 4, e legge 26 marzo 1865, articoli 2 e 4.

In vigore dal 24 mag 1974
Testo unico- ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 DICEMBRE 1973, N. 1092

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70#art-tu-145

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Art. 145 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Legge 1° giugno 1882, n. 787, art. 1; legge 20 giugno 1851, articoli 1 a 4, e legge 26 marzo 1865, articoli 2 e 4. | Portale Normativo