Art. 2

In vigore dal 17 feb 1895
Il medesimo ricorso del comune di S. Pietro di Barbozza è respinto nella parte riguardante il confine col comune di Farra di Soligo, la giurisdizione del quale è riconosciuta a tutti gli effetti amministrativi, giudiziari e finanziari, sulla borgata ed annesso territorio della Moliana. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 gennaio 1895. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-01-13;23#art-2

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