Art. 3
In vigore dal 15 feb 1895
Art. III.
Fino alla ricostituzione delle rappresentanze comunali, cui si provvederà con le liste elettorali rivedute straordinariamente in base alla legge 11 luglio 1834, n. 280, gli attuali Consigli comunali di Carrega e di Cabella, continueranno ad esercitare le attribuzioni loro affidate dalle leggi, trattenendosi però dal prendere deliberazioni le quali possano vincolare l'azione delle future Amministrazioni.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 gennaio 1895.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
Storico versioni
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