Art. 1

In vigore dal 31 gen 1895
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vedute le deliberazioni della congregazione di carità e del consiglio comunale di Pisticci (Potenza), con cui si propone il concentramento nella congregazione stessa del locale monte frumentario detto di beneficenza attualmente amministrato dalla giunta municipale; Veduto il voto della giunta provinciale amministrativa di Potenza; Veduta la legge 17 luglio 1890; Udito il parere del consiglio Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il monte frumentario detto di beneficenza in Pisticci è concentrato nella locale congregazione di carità. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 dicembre 1894. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 8 gennaio 1895. Reg. 197. Atti del Governo a f. 20. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. Calenda. F. Crispi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-12-16;566#art-1

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