Art. 1
In vigore dal 31 gen 1895
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le deliberazioni della congregazione di carità e del consiglio comunale di Pisticci (Potenza), con cui si propone il concentramento nella congregazione stessa del locale monte frumentario detto di beneficenza attualmente amministrato dalla giunta municipale;
Veduto il voto della giunta provinciale amministrativa di Potenza;
Veduta la legge 17 luglio 1890;
Udito il parere del consiglio Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il monte frumentario detto di beneficenza in Pisticci è concentrato nella locale congregazione di carità.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 dicembre 1894.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 8 gennaio 1895.
Reg. 197. Atti del Governo a f. 20. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. Calenda.
F. Crispi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-12-16;566#art-1