Art. 2

In vigore dal 10 gen 1895
È approvato lo statuto organico del detto orfanotrofio composto di sedici articoli, al nono dei quali dopo la parola «amministrato» del secondo comma è aggiunto il seguente inciso «nel primo quinquennio». Detto statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 dicembre 1894. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1894. Reg. 196. Atti del Governo a f. 338. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA. F. Crispi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-12-06;534#art-2

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Art. 2 Che costituisce in ente morale l'orfanotrofio femminile in S. | Portale Normativo