Art. 1

In vigore dal 15 dic 1894
UMBERTO I. per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto 7 agosto 1887, n. 5053, in virtù del quale il porto di S. Stefano, in provincia di Grosseto, fu inscritto in 1ª categoria nell'interesse della navigazione generale, e nella classe terza della II categoria per le opere riguardanti il commercio, agli effetti della legge 2 aprile 1885, numero 3095 (testo unico) sui porti, spiaggie e fari; Ritenuto che dalle Statistiche ufficiali risulta che la quantità complessiva delle merci imbarcate e sbarcate in quel porto, è stata inferiore a 10,000 tonnellate in ciascuno degli anni del triennio 1889-1891, ciò che determina il passaggio del porto stesso, nei riguardi del commercio, dalla 3ª alla 4ª classe della II categoria; Considerato che, per il combinato disposto degli articoli 2 e 7 della citata legge, tale passaggio deve intendersi avvenuto dal principio dell'esercizio finanziario immediatamente successivo al triennio 1889-1891, in cui si è verificata la diminuzione di tonnellaggio e quindi a partire dal 1° luglio 1892; Considerato che, secondo le massime adottate su conforme parere del Consiglio di Stato, non occorre all'uopo sentire i Consigli della provincia e dei comuni interessati perché nel caso speciale il passaggio del porto di S. Stefano dalla 3ª alla 4ª classe, è la conseguenza diretta e immediata della cessazione di una condizione di fatto dalla legge prescritta come essenziale; Vista la legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico); Udito il Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato dei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: È approvato, con decorrenza dal 1° luglio 1892, il passaggio del porto di S. Stefano dalla 3ª alla 4ª classe della II categoria, per le opere riguardanti il commercio, rimanendo ferma l'iscrizione del porto stesso in 1ª categoria nell'interesse della navigazione generale. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 19 ottobre 1894. UMBERTO. G. SARACCO. Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-19;501#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo