Art. 1

In vigore dal 2 nov 1894
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037; Visto l'art. 30 della legge 6 luglio 1862, n. 680; Viste le deliberazioni della camera di commercio ed arti di Chieti in data 27 settembre 1888 e 26 giugno 1889; Udito il consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La camera di commercio ed arti di Chieti è autorizzata alla costruzione in quel comune, sul suolo esistente nella località detta Civitella, fra la proprietà del sig. Antonio Fanti ed il soppresso sifilicomio, di un edificio per la somma complessiva di lire 46,379. 75 secondo il progetto della camera adottato colla deliberazione 26 giugno 1889, e giusta i due istrumenti 25 ottobre 1889 e 1° agosto 1891 rogato in Chieti dal notaro Gaetano Ruzzi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 1° ottobre 1894. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 15 ottobre 1894. Reg. 196. Atti del Governo a f. 79. E. Angelotti. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA. A. Barazzuoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-10-01;398#art-1

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Art. 1 Che autorizza la camera di commercio ed arti di Chieti a costruire in quel comune un edificio per la somma complessiva di lire 46,379.75. | Portale Normativo