Art. 1
In vigore dal 2 set 1894
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda dell'amministrazione comunale di Arzignano (Vicenza), per la costituzione in ente morale dell'asilo infantile «Vittorio Emanuele II» colà esistente dal 1870, per l'autorizzazione ad accettare la concessione fattagli dal comune dell'uso gratuito del locale ove ha sede con orto annesso nonché per l'approvazione dello statuto organico dell'asilo stesso;
Vedute le relative deliberazioni del consiglio comunale e della giunta provinciale amministrativa;
Vedute le leggi 5 giugno 1850, n. 1037, e 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile «Vittorio Emanuele II» di Arzignano è costituito in ente morale sotto l'amministrazione di un comitato di tre membri di nomina del consiglio comunale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-07-22;350#art-1