Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-07-08;341#art-1

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Art. 1 Concernente gli ufficiali della R. Marina, aiutanti di campo del Re, aiutanti di campo od ufficiali d'ordinanza dei Reali Principi e gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore generale della R. | Portale Normativo