Art. 1
In vigore dal 18 lug 1894
UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 30 luglio 1888 n. 5629, mediante il quale il porto di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, fu iscritto in prima categoria, nell'interesse della navigazione generale, e nella seconda categoria, 2ª classe, 1ª serie, per le opere riguardanti il commercio, agli effetti degli articoli 2, 3, 7 e 10 del testo unico 2 aprile 1885 n. 3095, della vigente legge sulle opere marittime, e fu approvato contemporaneamente l'elenco degli enti interessati nel commercio del porto stesso, col riparto delle rispettive quote di concorso nelle relative spese.
Ritenuto che, come risulta dalle statistiche ufficiali, la somma complessiva delle merci imbarcate e sbarcate in detto porto è discesa al disotto delle prescritte 100,000 tonnellate in ognuno degli anni del triennio 1889-1890-1891; ciò che, secondo l'art. 7 di detta legge, determina la retrocessione del porto precisato, nei riguardi del commercio, dalla lª alla 2ª serie della 2ª classe, seconda categoria;
Considerato che pel combinato disposto degli art. 2 e 7 della legge medesima, tale retrocessione di serie deve intendersi avvenuta dal termine del suddetto triennio, e quindi a partire dall'anno finanziario 1892-93;
Visti i surricordati articoli 2, 3, 7 e 10 della precitata legge sulle opere marittime;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvata la retrocessione del porto di Castellammare di Stabia dalla 1ª alla 2ª serie della 2ª classe (seconda categoria), rimanendo però fermo l'elenco e le quote di concorso degli enti interessati, approvati col predetto R. decreto 30 luglio 1888, nonché l'iscrizione del porto stesso in prima categoria, nell'interesse della navigazione generale.
Gli effetti giuridici di tale variazione di serie, per quanto si riferisce al riparto della spesa di detto porto, cominceranno a decorrere dal principio dell'esercizio finanziario 1892-93.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 1894.
UMBERTO.
G. Saracco.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-06-10;263#art-1