Art. 2

In vigore dal 29 lug 1894
Detto asilo sarà amministrato da un consiglio direttivo composto di due membri nati nelle persone dell'assessore anziano del comune di Cossila, e del parroco pro tempore della frazione di San Giovanni Battista, e di cinque membri elettivi da nominarsi dal consiglio comunale di Cossila fra quegli abitanti della frazione «San Giovanni» i quali si saranno resi o si renderanno benemeriti per una offerta, non inferiore a lire 30, in favore dell'asilo sia in danaro sia in prestazione d'opera. I membri elettivi si rinnoveranno per quinto ogni anno: nei primi quattro anni la scadenza sarà determinata dalla sorte, indi dalla anzianità di nomina. Il consiglio designerà fra i suoi componenti tanto il presidente quanto il vicepresidente; entrambi dureranno in carica un quinquennio, e se scelti fra i membri elettivi, saranno esclusi dal sorteggio nei primi quattro anni. Per la conferma si osserverà il disposto dell'art. 10 della legge 17 luglio 1890. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 1894. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 7 luglio 1894. Reg. 195. Atti del Governo a f. 263. G. Cappiello. Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA. F. Crispi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-06-07;299#art-2

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