Art. 2

In vigore dal 22 dic 1896
È prefisso un termine di anni tre dalla data del presente decreto per compiere le espropriazioni ed eseguire i conseguenti lavori alla monumentale porta. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 1894. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 10 marzo 1894. Reg. 194. Atti del Governo a f. 346. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA. G. Baccelli.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 7 novembre 1896, n. CCCXCIX (399) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "e' prorogato di tre anni, cioe' fino al 25 febbraio 1900, il termine concesso col decreto 25 febbraio 1894 per compiere le espropriazioni ed eseguire i lavori alla Porta Soprana di Genova, di cui e' parola nel decreto stesso".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-02-25;118#art-2

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