Art. 3

In vigore dal 24 mar 1894
Fino alla ricostituzione dei nuovi Consigli comunali di Villafranca e Bagnone, cui si provvederà in base alle liste elettorali definitivamente decretate nel 1894, gli attuali Consigli continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni, le quali possano vincolare l'azione delle future Amministrazioni. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 febbraio 1894. UMBERTO Crispi. Visto, Il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-02-22;71#art-3

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