Art. 3

In vigore dal 21 mar 1894
Fino alla ricostituzione dei nuovi Consigli comunali di Tossicia e di Montorio al Vomano, alla quale si provvederà in base alle liste elettorali definitivamente decretate nel 1894, gli attuali Consigli continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni, che possano vincolare l'azione delle future Amministrazioni. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 febbraio 1894. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-02-18;64#art-3

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