Art. 1

In vigore dal 22 mar 1894
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda presentata dalla direzione dell'asilo infantile di Biandronno (Como) per la costituzione in ente morale di detto istituto; Viste le deliberazioni relative alla direzione stessa e del consiglio comunale di Biandronno; Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'asilo infantile di Biandronno è costituito in ente morale sotto l'amministrazione di un consiglio composto di un presidente e di sei membri, da eleggersi dall'assemblea dei soci. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 febbraio 1894. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 28 febbraio 1894. Reg. 194. Atti del Governo a f. 303. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA. F. Crispi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-02-15;101#art-1

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Art. 1 Che costituisce in ente morale l'asilo infantile di Biandronno (Como). | Portale Normativo