Art. 1

In vigore dal 13 mar 1894
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni, colle quali dalla congregazione di carità e dal consiglio comunale di Lodi Vecchio (Milano) si è proposto il concentramento delle opere pie Pavesi e Brunetti e della pia fondazione elemosiniera Vanelli, gravata di onere di culto; Viste le deliberazioni in proposito adottate dalle congregazioni di carità e dai consigli comunali di Cazzimani, Villavesco e Mulazzano; Visti i voti del consiglio provinciale e della giunta provinciale amministrativa; Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Le predette opere pie Pavesi, Brunetti e Vanelli sono concentrate nella congregazione di carità di Lodi Vecchio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° febbraio 1894. UMBERTO Registrato alla Corte dei conti addì 17 febbraio 1894. Reg. 194. Atti del Governo a f. 257. G. Cappiello. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA F. Crispi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-02-01;72#art-1

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Art. 1 Che concentra nella congregazione di carita' di Lodi Vecchio (Milano) le opere pie Pavesi, Brunetti e Vanelli. | Portale Normativo