Art. 1
In vigore dal 13 mar 1894
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Viste le deliberazioni, colle quali dalla congregazione di carità e dal consiglio comunale di Lodi Vecchio (Milano) si è proposto il concentramento delle opere pie Pavesi e Brunetti e della pia fondazione elemosiniera Vanelli, gravata di onere di culto;
Viste le deliberazioni in proposito adottate dalle congregazioni di carità e dai consigli comunali di Cazzimani, Villavesco e Mulazzano;
Visti i voti del consiglio provinciale e della giunta provinciale amministrativa;
Vista la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Le predette opere pie Pavesi, Brunetti e Vanelli sono concentrate nella congregazione di carità di Lodi Vecchio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° febbraio 1894.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 17 febbraio 1894.
Reg. 194. Atti del Governo a f. 257. G. Cappiello.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli V. CALENDA
F. Crispi.
Storico versioni
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