Art. 3
In vigore dal 28 feb 1894
Fino all'insediamento dei nuovi Consigli comunali, alla cui elezione si provvederà a termine di legge in base alle liste elettorali definitivamente decretate nel 1894, gli attuali Consigli comunali di Borgofranco d'Ivrea e di Nomaglio continueranno ad adempiere alle proprie attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni, le quali possano vincolare l'azione delle future amministrazioni comunali.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 gennaio 1894.
UMBERTO.
Crispi.
Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda Di Tavani.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1894-01-18;30#art-3