Statuto organico

Art. 2

In vigore dal 4 mag 1894
I fanciulli d'ambo i sessi potranno rimanere nella scuola sino agli anni quattordici. Vista la grande distanza dalla borgata all'asilo infantile del capoluogo, si aggiunge alla scuola una classe preparatoria a cui saranno ammessi i bambini che abbiano compiuto il quinto anno di età o lo compiano entro il mese di marzo successivo all'apertura annuale della scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1894-01-11;150#art-so-2

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