Art. 3

In vigore dal 24 gen 1894
Fino all'insediamento dei nuovi Consigli comunali, alla cui elezione si provvederà a termini di legge, in base alle liste elettorali definitivamente decretate nel 1894, gli attuali Consigli comunali di Urbino e di Fossombrone continueranno ad adempiere alle proprie attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni, le quali possano vincolare l'azione delle future Amministrazioni comunali. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 dicembre 1893. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1893-12-17;694#art-3

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Art. 3 Che distacca la frazione di Gaifa da comune di Urbino e l'aggrega a quello di Fossombrone. | Portale Normativo