Art. 1

In vigore dal 31 dic 1893
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda del cav. Domenico Agosti diretta ad ottenere che venga costituito in ente morale l'orfanotrofio fondato in Bagnorea (Roma) per effetto della disposizione contenuta nel testamento pubblico 21 febbraio 1889, rogito Grappaldi, della fu Domenica Macchioni, nonché del concorso dell'Agosti medesimo; Veduto il voto favorevole del consiglio comunale di Bagnorea; Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 5 giugno 1850, n. 1037; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. L'orfanotrofio, come sopra fondato in Bagnorea, è costituito in ente morale ed è autorizzato ad accettare i beni che ne formano la dotazione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 18 novembre 1893. UMBERTO Registrato alla corte dei conti addì 4 dicembre 1893. Reg. 193. Atti del Governo a f. 349. Petrecca. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Armò. G. Giolitti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1893-11-18;673#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Che erige in ente morale l'orfanotrofio Macchione in Bagnorea (Roma) e l'autorizza ad accettare i beni disposti a suo favore dal testatore. | Portale Normativo