Art. 1
In vigore dal 31 dic 1893
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda della congregazione di carità di Bellante (Teramo) diretta ad ottenere la costituzione in ente morale del locale asilo infantile nonché l'approvazione del relativo statuto organico;
Vedute le deliberazioni del consiglio comunale di Bellante e della giunta provinciale amministrativa di Teramo;
Veduta la legge 17 luglio 1890, n. 6972;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L'asilo infantile di Bellante (Teramo) è costituito in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico deliberato dalla congregazione di carità nelle adunanze 4 aprile 1892, 20 giugno 1893, composto di diciassette articoli ai quali viene aggiunto il seguente:
«Art. 18. - L'asilo è retto dal presente statuto, in dipendenza della legge e del regolamento sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.»
Il detto statuto, munito di visto, sarà sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 18 novembre 1893.
UMBERTO
Registrato alla Corte dei conti addì 4 dicembre 1893.
Reg. 193. Atti del Governo a f. 350. Petrecca.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. Armò.
G. Giolitti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1893-11-18;672#art-1